L’Accordo interconfederale 9 febbraio 2010 definisce nozione e contenuti della formazione
esclusivamente aziendale, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale
ed i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
Per “formazione esclusivamente aziendale” si intende la formazione interamente gestita
dall’azienda, anche esternamente tramite soggetti terzi, purché sia quest’ultima
a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
L’Accordo deve essere recepito e implementato nei singoli contratti collettivi nazionali
di categoria.
PARERE DI CONFORMITÀ
Tutte le aziende che assumono apprendisti, possono richiedere all’Ente Bilaterale
un Parere di Conformità, che certifica la correttezza formale del contratto di apprendistato
e l’assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. L’Ente Bilaterale a cui chiedere
il parere di conformità è definito nei CCNL di riferimento, che prevede che le aziende
devono presentare una richiesta, corredata dal piano formativo (predisposto sulla
base del modello qui allegato) alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale competente
per territorio.
Il visto di conformità rilasciato dall’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo,
previsto dal CCNL come obbligatorio per le assunzioni con contratto di apprendistato,
si esprime sulla conformità alle norme sulla durata, i livelli di inquadramento,
la proporzione numerica. La sua richiesta deve essere accompagnata dal piano formativo
degli assunti con contratto di apprendistato.