Come aderire
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inquadrate come costo contrattuale, risulta un’inadempienza del contratto applicato, con tutto quello che ne consegue sul piano del potere di controllo e sanzionamento degli organi deputati alla vigilanza.

Inoltre è da precisare che per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere un elemento distinto della retribuzione pari allo 0,30%, calcolato su paga base e contingenza corrisposto per 14 mensilità. Tale elemento retributivo dovrà essere assoggettato ai contributi previdenziali ed assistenziali, per cui il mancato versamento agli enti bilaterali comporta una maggiorazione dei costi a carico dell’azienda.

Il pagamento dell’elemento distinto della retribuzione al lavoratore, non esonera il datore di lavoro, dall’erogare le medesime prestazioni garantite ed i servizi previsti dagli Enti bilaterali.

La bilateralità si presenta come una modalità a disposizione dell’imprenditore, per adempiere al proprio obbligo nei confronti del lavoratore, il quale matura un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale. Se così non fosse, la mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si tradurrebbero in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore.