inquadrate come costo contrattuale, risulta un’inadempienza del contratto applicato, con
tutto quello che ne consegue sul piano del potere di controllo e sanzionamento degli
organi deputati alla vigilanza.
Inoltre è da precisare che per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi il
datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità
è tenuto a corrispondere un elemento distinto della retribuzione pari allo 0,30%,
calcolato su paga base e contingenza corrisposto per 14 mensilità. Tale elemento
retributivo dovrà essere assoggettato ai contributi previdenziali ed assistenziali,
per cui il mancato versamento agli enti bilaterali comporta una maggiorazione dei
costi a carico dell’azienda.
Il pagamento dell’elemento distinto della retribuzione al lavoratore, non esonera
il datore di lavoro, dall’erogare le medesime prestazioni garantite ed i servizi
previsti dagli Enti bilaterali.
La bilateralità si presenta come una modalità a disposizione dell’imprenditore, per adempiere
al proprio obbligo nei confronti del lavoratore, il quale matura un diritto contrattuale
di natura retributiva nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale.
Se così non fosse, la mancata adesione, e in particolare il mancato versamento
dei contributi agli enti bilaterali, si tradurrebbero in minori prestazioni e, dunque, in uno
svantaggio economico per il lavoratore.