Tale figura, che risulta obbligatoria in tutte quelle ditte in cui siano presenti
lavoratori dipendenti, ha, sostanzialmente,
quattro diritti fondamentali:
- diritto all’informazione;
- diritto alla formazione;
- diritto alla partecipazione;
- diritto al controllo.
Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell’esistenza
di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell’elezione del R.L.S..
Per le ditte con più di 15 dipendenti l’R.L.S. viene eletto direttamente tra i lavoratori
assunti a tempo indeterminato, di norma nell’ambito delle rappresentanze sindacali
aziendali, ove presenti. Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti sono invece
possibili due soluzioni.
La prima è rappresentata dall’elezione diretta da parte dei lavoratori di un loro
collega occupato in azienda che in seguito dovrà partecipare obbligatoriamente ad
un apposito corso di formazione.
La seconda è l’opzione da parte dei lavoratori di designare un rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza a livello territoriale: l’R.L.S.T.
Il rappresentante territoriale viene nominato dalle organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori di comparto tra quei soggetti che rispondono ai requisiti di conoscenze
e capacità richieste dalla legge; la sua attività è allocata presso l’Organismo
Paritetico Provinciale (O.P.P.) con sede presso il Centro Servizi dell’Ente ed intrattiene
rapporti con le aziende e con i loro lavoratori.